Remissione in Bonis

L’art. 2, comma 1 del D.L. n. 16/2012, convertito in Legge n. 44/2012 ha introdotto un particolare istituto di ravvedimento operoso: la “remissione in bonis”.

Tale forma di ravvedimento operoso è stata pensata per evitare che piccole dimenticanze, relative ad adempimenti formali non eseguiti nei tempi giusti, sbarrino la strada al contribuente che, avendo i requisiti sostanziali, desidera fruire di agevolazioni fiscali o di regimi opzionali.

In proposito si vuole sottolineare che per accedere alla regolarizzazione è necessario che:

la violazione “non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38/2012, ha ricordato che, in caso di accesso, ispezione, verifica o di altra attività amministrativa di accertamento, riguardante settori impositivi diversi da quello a cui si riferisce il beneficio fiscale o il regime opzionale, non preclude l’opportunità di avvalersi della remissione in bonis attraverso la successiva trasmissione della comunicazione o l’assolvimento dell’adempimento fiscale richiesto;
i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento”, per accedere a regimi agevolati o a benefici fiscali, devono essere posseduti alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione o per l’effettuazione del relativo adempimento formale;
la comunicazione deve essere effettuata o l’adempimento richiesto va eseguito “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Con tale espressione, si intende il termine ordinario di presentazione di Unico e non ha alcuna rilevanza il “periodo di tolleranza” di 90 giorni previsto dall’articolo 2, comma 7, del D.P.R. 322/1998.

Ciò significa che le dichiarazioni tardive, entro 90 giorni dal termine, si considerano validamente presentate, ma non rilevano ai fini della cosiddetta “remissione in bonis”.

 

Dichiarazione Tardiva

Si ricorda che il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni fiscali tardive è scaduto il 29/12/2014.

Se il contribuente presenta Unico entro 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito, la dichiarazione è considerata ancora valida ma, per il ritardo, l’Agenzia delle Entrate applicherà una sanzione (da 258 a 1.032 euro, che può aumentare fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).

Si può evitare la sanzione piena se, entro lo stesso termine di 90 giorni, si versa spontaneamente una sanzione ridotta – codice tributo 8911 (25 euro, pari ad 1/10 di 258 euro).

La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera, invece, omessa, ma costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte da essa derivanti.

La sanzione deve essere corrisposta per ogni tipo di denuncia che compone il modello Unico (Irpef e Iva danno origine a 50 euro di sanzione).

Remissione in Bonis