Il prelevamento di acconti sugli utili in corso di formazione da parte dei soci di società personali è un fenomeno assai frequente in quanto si ritiene, a torto o a ragione, che il carattere personale del rapporto tra socio e società nonché le minori formalità rispetto all’ambito delle società di capitali rendano possibile, o quantomeno non illecita, questa operazione.
Il primo comma dell’articolo 2303 del codice civile (inserito nel Capo III e cioè nelle norme destinate alle S.n.c. e, per rimando, anche alle S.a.s.) afferma che non può farsi luogo a ripartizione di somme se non per utili realmente conseguiti.
E, ragionevolmente, non può ritenersi certamente conseguito un utile che non derivi da un rendiconto approvato.
Tali conclusioni, che derivano da una interpretazione letterale delle disposizioni legislative sono state tuttavia disattese da una significativa sentenza della Corte di Cassazione, la n. 10786 del 9 luglio 2003, nella quale si perviene alla conclusione che anche nelle società in nome collettivo (e conseguentemente anche per le società in accomandita semplice) risulta applicabile la previsione contenuta nell’articolo 2262 del codice civile, ovvero la possibilità di erogare acconti sugli utili qualora venga inserita nello statuto sociale – con l’unanime volontà dei soci – una specifica clausola in tal senso.
Secondo la Suprema Corte, quindi, la previsione contenuta nell’articolo 2303 del codice civile, riferibile a S.n.c. e S.a.s., non costituisce norma speciale dal contenuto restrittivo (e alternativo) rispetto alle società semplici, bensì complementare.
A questo punto, per poter giustificare comportamenti che costituiscono la prassi di quasi tutte le società personali (e cioè la corresponsione di acconti sugli utili) appare fondamentale verificare, e nel caso di assenza suggerirne l’inserimento, in tutti gli statuti delle società personali di una clausola che permetta l’erogazione degli acconti sugli utili.
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