Detraibilità e Deducibilità
Nell’esercizio di attività imprenditoriali o di libera professione è possibile operare la detrazione dell’IVA al 100 per cento, in caso di utilizzo promiscuo, invece, la percentuale di detrazione è al 50 per cento, tranne nei casi in cui è possibile comprovare un utilizzo superiore.
La deducibilità dei costi di acquisto dei telefoni cellulari, e, dei costi di consumo sostenuti per la telefonia fissa e mobile è pari all’ 80 per cento.
Il contratto ad uso “affari” viene stipulato spesso dall’imprenditore al fine di osservare quel principio di inerenza che è basilare per stabilire se un costo concorre alla determinazione del reddito d’impresa.
Tuttavia, in tema di acquisti di telefoni cellulari e con riguardo alle relative spese di gestione, la normativa civilistica si discosta da quella fiscale.
Codice Civile
Da un’attenta lettura dell’articolo 2424 del codice civile, si può desumere che, i telefoni cellulari devono essere iscritti tra le immobilizzazioni materiali. Vanno iscritti pertanto nell’area B) II, nella sottovoce 4) “altri beni” dello Stato
Patrimoniale, salvaguardando il principio secondo il quale, per essere iscritto tra le immobilizzazioni, il bene deve essere di proprietà dell’azienda. L’utilizzo per più anni del telefonino comporta la ripartizione del costo in più esercizi. Ne consegue che, come previsto dall’articolo 2425 del codice civile, la quota di ammortamento interessa la voce B 10) del Conto Economico, indifferentemente dal fatto che il costo superi o meno l’importo di 516,46
euro.
Differente è invece, il caso degli acquisti in leasing dei telefoni cellulari, ovvero noleggio degli stessi.
In questa ipotesi, nessun valore deve essere iscritto tra le immobilizzazioni materiali dello Stato Patrimoniale, mentre i relativi canoni, interessano il conto economico e precisamente la voce B 8) “per godimento di beni di terzi”, presente tra i costi della produzione.
Le spese di manutenzione e di impiego degli apparecchi cellulari vanno indicate, invece, tra i costi della produzione per servizi nella voce B 7) del conto economico.
Va precisato che, il codice civile, non prevede una deducibilità parziale del costo dei telefonini, al contrario della normativa fiscale che, prevede una deduzione del costo nel limite dell’80 per cento. Al fine, quindi, di evitare una “fiscalizzazione del bilancio”, è bene osservare quanto disposto dall’articolo 2426 del codice civile, in riferimento ai criteri di valutazione, laddove è prevista la ripartizione del costo del bene secondo la vita utile, con effetto sul conto economico in base alla procedura dell’ammortamento.
Imposte sui redditi
L’articolo 102, comma 9, del TUIR, dispone che, chi esercita un’attività di impresa in regime ordinario, può dedurre i costi per la telefonia fissa e mobile nella misura dell’80 per cento.
Come precisato nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104/E del 2007, vanno dedotte anche all’80 per cento:
- i canoni di locazione finanziaria o di noleggio;
- le quote di ammortamento;
- le spese di impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per i servizi di telecomunicazione elettronica a uso pubblico.
Infine, va ricordato che, la citata Risoluzione n. 104/E del 2007 ribadisce che tra i costi limitatamente deducibili vanno comprese le spese sostenute per l’acquisto di modem, router ADSL, software specifici e altri beni indispensabili per la connessione telefonica operata nell’ambito dell’attività di impresa.
Infine, con la Circolare n. 47/E/2008, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che le ricariche telefoniche e le schede prepagate possono essere dedotte all’80 per cento se la spesa è inerente e tracciabile.
Ammortamento
I coefficienti attualmente applicabili risultano essere quelli contenuti nel D.M. del 31 dicembre 1998.
Non esistendo una categoria precisa, si ritiene che gli apparecchi cellulari possono essere ricompresi nel sottogruppo “Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer e i sistemi telefonici elettronici”, con un coefficiente di ammortamento del 20 per cento.
Sotto il profilo fiscale, l’articolo 102, comma 5 del TUIR, stabilisce che “se il costo unitario del bene ammortizzabile non è superiore a 516,46 euro, è consentita la deduzione integrale della relativa spesa di acquisizione nell’esercizio stesso in cui è sostenuta”.
Nel caso in cui il costo unitario del bene sia superiore ad euro 516,46 deve essere ammortizzato in quote annuali secondo i coefficienti summenzionati, così che si potrà dedurre ogni anno una quota del costo complessivo sostenuto.
Sul punto si osserva che, questa impostazione, spesso induce l’operatore contabile ad omettere l’iscrizione del costo del cellulare nel registro dei beni ammortizzabili ovvero, in mancanza, nel registro degli acquisti Iva.
Tale impostazione non è condivisibile per due motivi.
Il primo inerisce al fatto che sui beni ammortizzabili va calcolata la quota delle spese di manutenzione e riparazione detraibile nel limite del 5 per cento, così come previsto dal comma 6, dell’articolo 102, del TUIR. Con riguardo ai cellulari il costo da prendere in considerazione per il plafond del 5 per cento è quello fiscale, e quindi, l’80 per cento.
Il secondo motivo riguarda il calcolo della plusvalenza o minusvalenza che il bene può generare nel momento in cui viene ceduto. Pertanto è consigliabile trascrivere l’acquisto nei citati registri anche nell’ipotesi in cui l’importo non superi 516,46 euro.
Si vuole precisare che, la Legge di Stabilità 2016, Legge 208/2015, ai commi 91 e 92, dell’articolo 1, ha introdotto per gli acquisti di beni strumentali nuovi, acquistati dopo il 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016, la possibilità di effettuare il cosiddetto super ammortamento.
Tale novità, consiste nella possibilità di imputare a livello fiscale il costo d’acquisto maggiorato del 40%.
Nel caso delle spese telefoniche pertanto con il super ammortamento è possibile dedurre l’80% del 140% del costo.
Fermo restando il requisito temporale (acquisto tra il 15/10/2015 e il 31/12/2016) e quello della novità, il super ammortamento è previsto per i beni strumentali indipendentemente dall’importo, il costo può essere sia maggiore
o sia inferiore a 516,46 euro.
La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato la maggiorazione percentuale del 40% del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi.