Stampa Registri IVA
Da quest’anno, la Dichiarazione annuale IVA è uscita dal Modello Unico ed andava presentata entro il 28 febbraio.
In altre parole entro il 28/02/2017 andava presentato il Modello IVA/2017 (riferito al periodo d’imposta 2016).
Dal 2018, invece, la Dichiarazione IVA andrà presentata entro il 30/04.
Ai sensi del comma 4-ter art. 7 D.L. 357/1994: “A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”.
Dunque, la stampa dei registri IVA (o l’archiviazione elettronica) deve avvenire entro 3 mesi dalla scadenza del termine ordinario previsto per la presentazione della Dichiarazione annuale IVA riferita al periodo d’imposta cui gli stessi registri si riferiscono.
Ne consegue che i 3 mesi entro cui stampare i registri IVA riferiti al 2016 decorrono dal 28/02/2017.
Secondo alcune interpretazioni dottrinali il termine di tre mesi entro cui procedere alla stampa dei registri IVA dovrebbero decorrere dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi (ossia dal 30/09) come previsto per i registri reddituali (libro giornale, libro inventari, ecc.).
Questa tesi potrebbe essere ancora più avvalorata per i soggetti che operano in contabilità semplificata, poiché questi, sui registri IVA annotano anche le operazioni rilevanti ai fini reddituali (scritture di assestamento / rettifica). Pertanto, per tali soggetti, gli stessi registri IVA assumo anche le vesti di libri contabili.