L’ Accertamento Induttivo
Con l’ accertamento induttivo il reddito viene determinato prescindendo, in tutto o in parte, dalle risultanze contabili.
I presupposti dell’accertamento con metodo induttivo sono i seguenti:
- omessa presentazione della dichiarazione;
- mancata indicazione del reddito d’impresa in dichiarazione;
- rilevazione, mediante verbale d’ispezione, di uno dei seguenti fatti:
- omessa tenuta della contabilità;
- sottrazione all’ispezione di una o più scritture contabili;
- scritture contabili non disponibili per forza maggiore;
- rilevazione, mediante verbale d’ispezione, della generale inattendibilità della contabilità;
- inottemperanza del contribuente agli inviti disposti dagli Uffici;
- irregolarità dichiarative relative agli studi di settore.
È illegittima l’adozione del metodo induttivo senza che ricorra una delle condizioni sopra evidenziate.
Al ricorrere delle condizioni normativamente previste l’ accertamento può avvenire sulla scorta di dati o notizie raccolti dall’Amministrazione finanziaria oppure venuti a sua conoscenza, nonché sulla base di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Cassazione, utilizzabili le Informazioni da Ebay
Secondo due recenti pronunce della Corte di Cassazione, ordinanze n. 26987/2019 e n. 26107/2018, in tema di accertamento induttivo, l’Ufficio finanziario può rettificare la dichiarazione dei redditi e contestare un’evasione fiscale servendosi dell’elenco delle attività di vendita e acquisto di prodotti tramite il canale informatico e-Bay.
Spetta, in tal caso, al contribuente dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella determinata in via presuntiva.
Per i giudici della Corte le informazioni sulle vendite realizzate attraverso ebay (e, a questo punto, anche sulle altre piattaforme di commercio elettronico aperte ai privati cittadini) sono perfettamente utilizzabili da Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate per le loro attività.
L’ Ordinanza n. 26987/2019
Sintetizziamo il caso trattato a cui ha fatto seguito l’ ordinanza piu’ recente.
Il giudizio nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento per maggiore IRPEF rivolto a un soggetto che tra il 2004 e il 2009 ha compiuto operazioni di vendita mediante il canale informatico e-Bay.
Così come nel caso deciso da Cass. n. 26107/2018, anche in questo frangente la pretesa impositiva si è basata sull’elenco delle transazioni effettuate sulla piattaforma di e-commerce.
L’Ufficio ha preso le mosse dal dato di fatto che nella vendita on-line la consegna della merce segue il pagamento del prezzo.
Dalle informazioni acquisite dalle Fiamme Gialle, grazie alla consultazione dell’elenco delle transazioni on-line trasmesso da eBay Europe S.a.r.l., è stato possibile individuare le aste cui ha partecipato il contribuente e le vendite, di volta in volta, andate a buon fine, per essere state consegnate le merci.
Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. capitolina, favorevole al contribuente, deducendo che i dati utilizzati erano certamente idonei, in via presuntiva, a fondare l’accertamento di un maggior reddito, stante l’omessa tenuta delle scritture contabili da parte del contribuente.
La Suprema Corte ha condiviso la tesi erariale.
Per approfondimenti: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/