Vendite Porta a Porta
L’ incaricato alla vendita diretta a domicilio è colui che promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione.
Sono escluse dalla categoria le attività di offerta, sottoscrizione e propaganda, ai fini commerciali, di prodotti o servizi finanziari, assicurativi, contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili.
Al fine di avvalersi di venditori porta a porta la casa mandante deve presentare la SCIA al Comune di residenza/sede legale e presentare un elenco degli incaricati alla vendita diretta all’ Autorità di Pubblica Sicurezza.
All’ incaricato alla vendita deve essere rilasciato un tesserino di riconoscimento.
Venditore Porta a Porta senza Partita IVA
I venditori porta a porta sono considerati lavoratori occasionali se il loro reddito, al netto della deduzione forfettaria del 22% a fronte di spese di produzione del reddito, non supera Euro 5.000 (ovvero Euro 6.410,26 di reddito lordo).
In tale ipotesi non è necessaria la partita IVA e non devono essere versati i contributi previdenziali.
Sui reddito loro corrisposto è applicata, dalla casa committente, una ritenuta a titolo d’imposta.
Il reddito percepito, in tal caso, non deve essere dichiarato con il modello Redditi.
Venditore Porta a Porta con Partita IVA
Allorquando il reddito imponibile annuo netto supera i 5000 Euro il venditore deve:
- Aprire la Partita IVA;
- Emettere F.E.;
- Applicare l’ IVA sulle provvigioni;
- Tenere le scritture contabili;
- Presentare la dichiarazione IVA;
- Iscriversi alla Gestione Separata INPS (i contributi sono calcolati sul reddito imponibile al netto del 22% a titolo di deduzione forfetaria e sono dovuti solamente sulla parte che eccede i Euro 5.000 netti). I contributi sono per 1/3 a carico del venditore porta a porta e per 2/3 a carico dell’impresa committente;
- Non ha l’obbligo di iscrizione all’ Inail,
Tra i regimi speciali IVA e ai fini delle imposte dirette incompatibili con il regime forfettario rientra il venditore porta a porta di cui all’articolo 25-bis, comma 6 D.p.r. 600/1973 (Circ. Ag. Entrate 10.04.2019, n. 9).
Il venditore percepirà i compensi al netto di una ritenuta a titolo di imposta e non dovrà sommare le provvigioni percepite agli altri redditi ai fini della determinazione dell’IRPEF.
Non dovrà dichiarare le provvigioni percepite nel modello Redditi e non verserà l’IRAP (non presenterà neanche la relativa dichiarazione, C.M. 4.06.1998, n. 141).
La Ritenuta
La ritenuta d’ imposta applicata dall’ impresa committente si calcola sul reddito imponibile netto, moltiplicando quest’ ultimo per l’ aliquota Irpef applicata al primo scaglione di reddito (23%).
Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano, invece, le disposizioni ordinarie in tema di ritenute d’ acconto su provvigioni di cui all’ articolo 25-bis, comma 6 del D.p.r. 600/1973.