Con la crisi economica collegata all’ emergenza COVID, molte imprese e professionisti potrebbero valutare l’ opportunità di adottare il regime forfettario.
Di seguito i requisiti per l’ accesso e le agevolazioni previste.
Verrà, inoltre, analizzato il caso del passaggio dal regime semplificato al forfettario.
Regime Forfettario, Requisiti
Il regime forfettario, art. 1 commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014, è un regime fiscale agevolato destinato alle persone fisiche esercenti attività d’ impresa, arti o professioni.
Per accedere al regime il contribuente deve verificare la sussistenza di determinati requisiti d’ accesso e l’ assenza delle cause ostative.
Accedono al regime i soggetti che nell’ anno precedente hanno contemporaneamente:
- Conseguito ricavi/compensi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000;
- Sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi annui a titolo di lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per prestazioni di lavoro rese dall’ imprenditore o dai suoi familiari.
Riguardo al punto 1, l’ AE con la circolare nr. 9E/2019, ha chiarito che al fine di verificare l’eventuale superamento del limite di 65.000 euro, occorre considerare per chi adottava il regime di contabilità semplificata l’ ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa.
Concorrono, inoltre, alla determinazione dell’ ammontare conseguito:
- il valore normale dei beni destinati al consumo personale/familiare dell’ imprenditore;
- i diritti d’ autore, se correlati con l’ attività di lavoro autonomo svolta;
- qualora il contribuente eserciti più attività (diversi codici Ateco) si assume la somma dei ricavi/compensi relativi alle diverse attività esercitate;
- non concorrono alla determinazione del limite di riferimento gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni al fine di migliorare il punteggio ISA.
Regime Forfettario, Cause Ostative
Il regime è precluso se i soggetti:
- si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- non sono residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’ UE o in uno Stato aderente all’ Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
- effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- siano esercenti di attività d’ impresa, arti o professioni e che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
- esercitano l’ attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’ imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’ esercizio di arti o professioni.
N.B. Per integrare la causa ostativa, occorrerà che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell’ anno nei confronti dei datori di lavoro ovvero dei soggetti a essi riconducibili siano in ogni caso superiori al 50 %; - nell’ anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro (ivi incluso il reddito di pensione), tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato nell’ anno precedente.
Regime Forfettario, Imposta Sostitutiva
Il reddito imponibile viene determinato applicando all’ ammontare dei ricavi/compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’ allegato n. 4 (alla Legge n. 190/2014) diversificata a seconda del codice Ateco.
L’ aliquota dell’ imposta sostitutiva applicata sarà:
- 15%;
- 5% per i primi 5 anni di attività se:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti attivita’ artistica, professionale, d’ impresa (anche in forma associata o familiare);
- l’ attivita’ da esercitare non costituisca una mera prosecuzione di altra attivita’ precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’ attivita’ precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’ esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’ attivita’ svolta in precedenza da altro soggetto, l’ ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’ imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite dei 65.000 euro.
E’ possibile dedurre, secondo il criterio di cassa, i contributi previdenziali obbligatori.
Altre Agevolazioni
- Esonero dagli obblighi di registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili;
- Esonero dalla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e delle fatture;
- Esonero dai versamenti IVA (non addebitano l’ IVA e non la detraggono);
- Esonero dalle liquidazioni periodiche e dalla dichiarazione IVA;
- Emissione della fattura elettronica solo verso la PA;
- Esonero da Esterometro e ISA;
- Facoltà di riduzione dei contributi obbligatori del 35% (artigiani e commercianti).
Passaggio da Semplificato a Forfettario
I contribuenti che erano già in attività al 31 dicembre 2020 e intendono avvalersi del regime forfettario, salvo il possesso di tutti i requisiti, possono transitarvi senza alcun adempimento o comunicazione preventiva, basta il comportamento concludente (Circ. AE nr. 6E/2015).
Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione dei componenti di reddito, se si adottava il regime semplificato non vi sono particolari problemi in quanto entrambi i regimi si basano sul criterio di cassa.
Si ricorda che l’ opzione per un regime vincola il contribuente almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime scelto.
La Risoluzione nr. 64E/2018 ha chiarito che il contribuente che abbia optato per i regimi di contabilità semplificata, di cui all’ articolo 18, può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 del medesimo articolo, in quanto si tratta di due regimi naturali dei contribuenti minori.
Particolare attenzione andrà prestata all’ eventuale rettifica dell’ IVA.
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