Il Reddito di Emergenza è un sostegno al reddito straordinario che si rivolge ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza COVID-19.
Il Decreto Rilancio ha introdotto questo nuovo beneficio con l’ art.82.
Sarà erogato in due quote e ciascuna di esse è determinata da una base di partenza di 400 euro moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) fino ad un massimo di 2 (corrispondente a 800 euro).
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE il moltiplicatore sarà massimo 2,1.
Reddito di Emergenza. A Chi?
Il Reddito di emergenza è un sostegno economico riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
- ISEE inferiore a 15.000 euro;
- residenza in Italia (verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio);
- un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore all’ammontare del Reddito di Emergenza;
- valore del patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10.000 euro accresciuta di:
- 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000;
- ulteriori 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Esclusi
Il Reddito di Emergenza non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di soggetti che:
- percepiscono (o hanno percepito) una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020;
- percepiscono (o hanno percepito) una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del Decreto Rilancio;
- siano titolari, al momento della domanda, di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- siano titolari, al momento della domanda, di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui all’articolo 82 comma 5 del Decreto Rilancio;
- siano percettori, al momento della domanda, di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del Decreto-Legge n. 4 del 2019, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.
Non hanno inoltre diritto al beneficio i soggetti:
- che si trovano in stato detentivo;
- ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.
Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui sopra, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.
Ai fini dell’accesso e della determinazione dell’ammontare del Rem:
- il nucleo familiare e’ definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- il reddito familiare e’ inclusivo di tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed e’ riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa;
- il patrimonio mobiliare e’ definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
Come Presentare la Domanda
Le domande per il Reddito di Emergenza vanno presentate entro il termine del mese di giugno 2020.
La modalità di compilazione e trasmissione della domanda saranno comunicate direttamente dall’INPS.
Il decreto prevede che l’INPS si avvarrà dell’aiuto dei CAF, previa stipula di un’apposita convenzione, e degli istituti di patronato.