E-commerce Indiretto e IVA

E-commerce Indiretto e IVA

In linea generale (fatta eccezione per le regole previste per le vendite in base a cataloghi) le regole IVA applicabili in questo caso sono le normali regole valevoli per la cessione dei beni effettuate attraverso canali tradizionali.

Queste operazioni essendo assimilate alle vendite per corrispondenza, non necessitano della certificazione dei corrispettivi, ovvero dell’emissione di fattura o ricevuta fiscale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. o) del D.P.R. 696/1996. Al fine di poter non emettere la fattura è necessario che intervengano intermediari finanziari abilitati, come i pagamenti effettuati tramite carta di credito.

Quindi, qualora siano poste in essere nei confronti di privati consumatori, risulterà necessaria solamente l’annotazione del totale delle operazioni giornaliere nel registro dei corrispettivi.
Per l’acquirente vi è in ogni caso sempre la possibilità di richiedere l’emissione della fattura non oltre il momento di effettuazione della transazione, pertanto sarà necessario che il sito sia organizzato in modo tale da consentire all’acquirente di poter esercitare questa opzione, indicando i dati di fatturazione.

IVA, Aspetto Territoriale

Per quanto riguarda l’aspetto territoriale di queste operazioni occorre distinguerle in base alla tipologia di soggetti che le pongono in essere, siano essi soggetti passivi oppure privati consumatori.

  • Nel caso si tratti di operazioni effettuate nel territorio dello Stato italiano queste sono in ogni caso assoggettate all’aliquota IVA del bene oggetto dello scambio e beneficiano di particolari deroghe solo di tipo “documentale”.
  • Nel caso di operazioni poste con soggetti residenti in Stati diversi dall’Italia, se questi risultano essere soggetti passivi la norma non prevede particolari deroghe rispetto a quelli che sono i principi stabiliti per le cessioni intracomunitarie o per le cessioni all’esportazione.
    Pertanto se un cedente italiano cede ad un soggetto passivo situato all’interno della comunità europea si avrà una cessione intracomunitaria non imponibile ex art. 41 del D.L. 331/1993.
    Nel caso la cessione sia effettuata verso un soggetto passivo extra-UE si tratterà di una normale cessione all’esportazione. Pertanto il cedente nazionale emetterà fattura non imponibile ex art. 8 del D.P.R. 633/1972 presentando l’apposita dichiarazione doganale ai fini di ottenere successivamente prova dell’avvenuta esportazione.
  • Nel caso invece si tratti di cessione intracomunitarie effettuate nei confronti di un privato consumatore la disciplina ordinaria trova una regolamentazione mutuata da quelle che sono le vendite a distanza di beni.
    Pertanto, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera b), le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili verso clienti comunitari privati sono da considerarsi (purché i beni ceduti siano spediti o trasportati dal cedente, o da altri per suo conto, nel territorio di un altro Stato membro):

    • imponibili nello stato del fornitore nel caso di cessioni effettuate in ciascun Stato membro, nell’anno precedente o nell’anno in corso, non superiori al limite massimo di € 100.000 o all’eventuale minor importo stabilito nell’altro Stato;
    • imponibili nello stato del cessionario nel caso di superamento della soglia citata oppure se sotto soglia previa opzione in dichiarazione annuale IVA – in tal caso il cedente dovrà nominare nell’altro Stato un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente secondo le normative del luogo.
      L’opzione per l’applicazione dell’IVA nel paese del cessionario può risultare particolarmente interessante per quei soggetti che commerciano con privati residenti in paesi aventi un’aliquota IVA sensibilmente più bassa di quella italiana, come per esempio il Belgio che prevede un’aliquota IVA massima del 12%.
      Una volta esercitata l’opzione resta valida fino alla sua revoca e per un periodo minimo di 3 anni.

 

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