Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA: Sanzioni
L’ articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997 dispone che l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.
La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Il sistema telematico accoglie, quindi, le comunicazioni inviate successivamente alla prima anche oltre il termine di scadenza ordinario.
La comunicazione successiva sostituisce quella precedentemente trasmessa (FAQ Agenzia delle Entrate).
Per quanto riguarda la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per sanare eventuali omissioni/errori, l’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997 e le istruzioni al modello non dispongono alcunché.
Tuttavia, atteso che l’obbligo di comunicazione delle liquidazioni Iva ha la medesima natura dello spesometro, per il quale trova applicazione l’istituto del ravvedimento operoso, dovrebbe ritenersi che quest’ultimo possa essere utilizzato anche per sanare violazioni relative al nuovo adempimento.
Le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell’imposta effettuati rispetto all’importo da versare indicato nelle comunicazioni saranno consultabili nel cassetto fiscale.
Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente può:
- fornire i chiarimenti necessari;
- segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente;
- versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Effettuato il ravvedimento dell’errato versamento, non occorrerà reinviare la comunicazione, in quanto nel quadro VP non vanno riportati i versamenti, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento (FAQ Agenzia Entrate).