No compensazioni in presenza di debiti iscritti a ruolo
L’art. 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, ha introdotto, a decorrere dall’1 gennaio 2011, un divieto di compensazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 241 del 1997, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.
Ai fini dell’individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione “erario” del modello F24.
Gli importi accessori a cui fa riferimento la norma devono intendersi, oltre che sanzioni e interessi, gli aggi, gli interessi di mora e le altre spese collegate al ruolo, quali quelle di notifica o quelle relative alle procedure esecutive sostenute dall’agente della riscossione e, in generale, tutte le spese rimborsabili all’agente della riscossione.
La preclusione non opera nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento, quindi la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella.
La preclusione non opera neanche in presenza di ruoli per i quali sia in atto concessa una sospensione.
il divieto in esame riguarda esclusivamente l’ipotesi di cosiddetta compensazione “orizzontale o “esterna” che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24, mentre resta esclusa dal divieto la cosiddetta compensazione “verticale” o “interna” che interviene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio quella “IVA con IVA” o “acconti IRES con saldi IRES a credito”), e ciò anche nel caso, si ritiene, venga esposta nel modello F24.
L’articolo 31, comma 1, ha previsto l’applicazione di una sanzione del 50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.