Comunicazione dei dati delle
fatture emesse e ricevute
L’art. 4 del DL 193/2016 ha abolito lo spesometro annuale e introdotto dal 1° gennaio 2017 la Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, un ulteriore strumento contro l’evasione fiscale.
La Comunicazione consisterà nell’invio dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, comprese le bolle doganali, e le note di variazione. Per ogni singolo documento dovranno essere comunicati:
- i dati identificativi dei soggetti coinvolti;
- data e numero fattura;
- la base imponibile;
- l’aliquota applicata;
- l’imposta;
- la tipologia dell’operazione.
Possono non essere comunicate le fatture elettroniche emesse e ricevute se già acquisite tramite il Sistema di Interscambio (SDI), “se ciò risulta più agevole” per il contribuente (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/e di febbraio 2017).
Soggetti interessati
I soggetti passivi IVA, compresi enti non commerciali, soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia e soggetti che hanno esercitato l’opzione ex art. 36 bis.
Sono totalmente esonerati gli agricoltori in regime di esonero (con volume d’affari non superiore a € 7.000) operanti in zone montane e i contribuenti in regime fiscale agevolato (minimi e forfetari).
Sono tenuti all’invio dei soli dati delle fatture emesse gli enti/associazioni in regime speciale 398 e gli agricoltori non operanti in zone montane.
Le Scadenze
1° Trimestre -> 31 maggio
2° Trimestre -> 16 settembre
3° Trimestre -> 30 novembre
4° Trimestre -> 28 febbraio anno successivo
Per il solo anno 2017 il DL 244/16 ha già previsto una diversa periodicità per questo adempimento:
- 1° semestre 2017 -> 18 settembre 2017 (*)
- 2° semestre 2017 -> 28 febbraio 2018.
(*) Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha richiesto una proroga al 31 ottobre 2017 per quanto riguarda l’invio dei dati del primo semestre 2017 a causa dei numerosi adempimenti da presentare.
Sanzioni
L’art. 4, c. 3, del D.L. 193/2016, in caso di omesso/errato invio dei dati fattura, prevede le seguenti sanzioni:
- € 2 a singola fattura;
- un massimo di € 1.000 a singolo trimestre.
Se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, la sanzione da versare sarà ridotta della metà, ossia € 1 a fattura, con un massimo di € 500 a trimestre.
L’ omesso/errato invio dei dati può essere regolarizzato applicando l’istituto del ravvedimento operoso (Risoluzione n. 87/E del 05/07/2017 dell’Agenzia delle Entrate).