La Legge di stabilità 2017 ha vietato l’uso del contante nei pagamenti concernenti le prestazioni nei contratti di appalto di opere o servizi, modificando, tra l’altro, i tempi di versamento delle ritenute d’acconto 4%.
Nulla cambia, invece, per quanto riguarda le ritenute del 20%
Il comma 36 dell’articolo 1° della Legge 11 dicembre 2016 n° 232, in vigore dal 1° gennaio 2017, ha modificato il comma 2 dell’articolo 25‐ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiungendo i commi:
- «2-bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 e’ effettuato dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunga l’importo di euro 500. Il condominio e’ comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito al primo periodo.
- 2-ter. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita’ idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’inosservanza della presente disposizione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
Riguardo l’ obbligo di tracciabilità, il sistema sanzionatorio (comma 1 dell’articolo 11 D.Lgs. n. 417/1997) prevede una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.
Viste le sanzioni, consigliamo vivamente agli amministratori di adeguarsi prontamente alla norma.