Regime Premiale Forfettari
I contribuenti che si avvalgono del regime forfettario beneficiano di una serie di semplificazioni in termini di adempimenti, tra le quali l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio.
Resta, però, obbligatoria la fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Tuttavia i forfettari possono decidere comunque di non avvalersi di tale esonero e certificare le cessioni effettuate o le prestazioni eseguite attraverso le fatture elettroniche.
In tal caso, la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto un regime premiale per i contribuenti forfettari che prevede la riduzione di un anno del termine ordinario di accertamento, quattro anni anziché cinque.
Tale regime premiale è destinato a sparire quando verrà resa obbligatoria la fattura elettronica anche per i forfettari.
Il Consiglio dell’Unione Europea ha confermato, infatti, la richiesta dell’ Italia di prorogare l’obbligo di fattura elettronica per il triennio 2022-2024 ed estendere l’ obbligo anche ai contribuenti forfettari. Affinché la deroga, concessa dal Consiglio dell’Unione Europea, diventi operativa è necessario che venga abrogata la norma che esenta i soggetti forfettari da tale obbligo.
Ritardo nella fatturazione, oltre 12 gg
Si ricorda che la fattura immediata (art. 21, c. 4 DPR 633/1972) va emessa entro 12 giorni dall’ effettuazione dell’operazione (entro il 15 del mese successivo se differita).
L’ Agenzia delle Entrate nella risposta n. 520/2021 ha analizzato il caso di un contribuente forfettario che ha scelto di certificare i corrispettivi mediante fattura elettronica.
Il contribuente per errore in sede di fatturazione ha emesso un documento cartaceo dimenticando di trasmettere entro i 12 giorni previsti il file XML allo SDI.
Come chiarito, in questo caso, si applica una sanzione (art. 6, co. 2 D.lgs. n. 471/1997) compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.
Se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Per continuare a beneficiare del regime premiale il contribuente dovrà dimostrare l’intenzione di voler mantenere detto beneficio:
- andrà emessa, seppur tardivamente, la fattura elettronica;
- e pagata la sanzione, mediante ravvedimento operoso.
La fattura cartacea emessa sarà considerata al pari di una mera quietanza.