Deducibilità dei contributi

Contabilità

Deducibilità dei contributi

Tra gli oneri considerati deducibili ai fini Irpef occorre considerare anche i contributi previdenziali e assistenziali.

I principali contributi previdenziali e assistenziali deducibili in dichiarazione dei redditi sono i seguenti:

  • i contributi previdenziali obbligatori per legge: i contributi previdenziali Inps dovuti da artigiani e commercianti, i contributi Enasarco a carico di agenti e rappresentanti, i contributi Inps dovuti dagli iscritti alla gestione separata, i contributi soggettivi e di maternità dovuti alle Casse di previdenza delle professioni con esclusione del contributo integrativo, se non per la quota effettivamente rimasta a carico del professionista, i contributi pensionistici versati da lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire funzioni pubbliche;
  • i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza tra i quali occorre ricordare i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria, i c.d. contributi del “fondo casalinghe”, i contributi Inail, i contributi versati per l’assicurazione infortuni dagli imprenditori agricoli, i contributi della gestione ex Scau.

Sono inoltre deducibili anche i contributi versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, pure se versati per conto di familiari a carico (ricordiamo che sono considerati a carico i familiari che nel corso dell’anno non hanno percepito redditi superiori alla soglia di euro 2.840,51).

Sono agevolabili Irpef inoltre anche i contributi versati alle forme di previdenza complementare.

Impresa familiare

Il collaboratore potrà dedurre i contributi previdenziali versati a suo favore dal titolare dell’impresa solamente se quest’ultimo aveva in precedenza esercitato il diritto di rivalsa riconosciutogli dalla legge. Se non viene esercitato il diritto di rivalsa, i contributi previdenziali versati a favore del collaboratore ma rimasti a carico del titolare potranno essere dedotti da quest’ultimo solo se il collaboratore è a suo carico ai sensi dell’art.12 del TUIR.

Contribuenti minimi

I contribuenti minimi possono scomputare all’interno del quadro LM i contributi previdenziali e assistenziali pagati nel periodo di imposta (principio di cassa).
Qualora si verifichi la situazione per cui non vi è reddito imponibile nell’anno, gli eventuali contributi previdenziali e assistenziali pagati andranno in deduzione degli altri redditi soggetti ad Irpef.

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