Fatture a cavallo d’ anno

La data di ricezione indicata dal sistema di interscambio fissa il momento di ricezione delle fatture.

I risvolti, ai fini IVA,  non sono irrilevanti.

Diritto alla Detrazione

Si ricorda che il diritto alla detrazione dell’ IVA sugli acquisti sorge nel momento in cui l’ imposta diviene esigibile e può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (art. 19, c. 1 DPR 633/72). L’ IVA è esigibile nella cessione di beni immobili alla stipula del contratto, per i beni mobili al momento della consegna/spedizione. Per le prestazioni di servizi, invece, al pagamento del corrispettivo.

E’, inoltre,  necessario che il contribuente, a norma dell’ art. 25 c.1 del DPR 633/72, provveda ad annotare la relativa fattura nel registro IVA acquisti anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Ma non finisce qui.
Il documento di acquisto deve essere ricevuto e va registrato sul libro acquisti entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, con esclusione dei documenti “a cavallo d’anno” (art.1 c. 1 D.P.R 100/98 come modificato dal DL 119/2018).

“Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui e’ in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ((Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente puo’ essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.)) Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell’Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.”

La data dello SDI

La data di ricezione della fattura elettronica varia a secondo della modalità con cui il destinatario ha deciso di ricevere i file XML:

  1. Coincide con la data in cui il SdI consegna il documento al soggetto destinatario;
  2. In caso di impiego della PEC vale la data in cui il file viene depositato nella casella;.
  3. Qualora il SdI non sia riuscito a recapitare il documento e lo abbia messo a disposizione nell’area riservata “Fatture e corrispettivi” del sito dell’AdE vale la data di presa visione da parte del cessionario/committente.

Fatture a Cavallo d’ Anno

Prendiamo ora in esame le casistiche che possono verificarsi a fine anno.

  1. Fatture Ricevute Entro l’ Anno 2019

    1. Fattura immediata datata 10/11/2019
      Ricezione da parte dello SdI in data 11/11/2019
      Annotazione registro IVA acquisti 11/11/2019
      La detrazione dell’IVA sarà fruibile nel mese di novembre 2019.
    2. Fattura immediata datata 12/10/2019
      Ricezione da parte dello SdI in data 13/11/2019
      Annotazione registro IVA acquisti 15/11/2019
      La detrazione dell’IVA sarà fruibile nel mese di ottobre 2019.
  1. Fatture Ricevute nel 2020

    1. Fattura immediata datata 30/12/2019
      Ricezione da parte dello SdI in data 30/12/2019
      Annotazione registro IVA acquisti 31/12/2019
      La detrazione dell’IVA sarà fruibile a partire nel mese di dicembre 2019.
    2. Fattura immediata datata 31/12/2019
      Ricezione da parte dello SdI in data 03/01/2020
      Annotazione registro IVA acquisti 03/01/2020
      La detrazione dell’IVA sarà fruibile soltanto dal mese di gennaio 2020.
    3. Fattura immediata datata 31/12/2019
      Ricezione da parte dello SdI in data 31/12/2019
      Annotazione registro IVA acquisti 03/01/2020
      Essendo non annotata nel mese di dicembre 2019 la detrazione dell’IVA non avverrà nel mese di dicembre e neanche nel mese di Gennaio 2020 (preclusione art.1 c. 1 D.P.R 100/98 per le fatture a cavallo d’anno).
      Il contribuente dovrà registrare la fattura tardiva nell’apposito registro e potrà esercitare il diritto alla detrazione nella dichiarazione Iva annuale relativa all’anno 2019.

Deducibilità

L’introduzione della fatturazione elettronica ha impatti rilevanti anche sull’imputazione dei costi e dei ricavi con riferimento ai soggetti in contabilità semplificata che hanno optato per il cosiddetto criterio delle registrazioni di cui all’art. 18 co. 5 del D.P.R. 600/73 (per tali contribuenti ai fini delle imposte dirette vige il c.d criterio di cassa ma costi e ricavi si considerano pagati/incassati al momento della registrazione della relativa fattura).

Risulteranno deducibili dal reddito del 2019 solo i costi afferenti le fatture ricevute dallo SdI e annotate nel registro IVA entro il 31/12/2019. Quindi le fatture d’acquisto datate 2019, ma ricevute dallo SdI e annotate nel registro IVA dopo il 31/12/2019 parteciperanno alla determinazione del reddito del 2020.

Se la fattura datata 30/12/2019 viene ricevuta in base alla data attribuita dallo SdI al 31/12/2019 nulla vieta che essa sia registrata a gennaio 2020 (ad esempio perché il reddito del 2019 sarà presumibilmente molto basso o vi saranno meno costi nell’anno successivo).

Fatture a cavallo d’ anno
MODELLO 730 2024 - PRENOTA ORA IL TUO APPUNTAMENTO
MODELLO 730 2024