Sistema Tessera Sanitaria – Nuovi Obbligati

Sistema Tessera Sanitaria

Sistema Tessera Sanitaria

L’ art. 3 comma 3 del D.Lgs. 175/2014 prevede che:.

[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=”13″]Ai fini della elaborazione della Dichiarazione dei Redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema Tessera Sanitaria […] i dati relativi alle prestazioni erogate [..] ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del Sistema Tessera Sanitaria.[/perfectpullquote]

Nuovi Soggetti Tenuti all’ Obbligo

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale del 4 dicembre 2019 il decreto 22 novembre 2019 del MEF che individua ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Si tratta di professionisti sanitari tecnici iscritti ai relativi albi, oltre che sanitari per igiene dentale, fisioterapia, logopedia, podologia, oftalmologia, neuro-psicomotricità dell’età evolutiva, terapia occupazionale, educatori professionali e assistenti sanitari.

Lo scopo è arrivare a una “precompilata” che richieda sempre meno l’intervento del contribuente perché già completamente, o quasi, predisposta all’Amministrazione finanziaria.

Ecco cosa prevede l’ articolo 1 del decreto:

[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=”14″]Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019, diverse da quelle gia’ previste dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175:

 

a) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
b) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
c) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
d) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
e) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;
f) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
g) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
h) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;
i) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;
j) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;
k) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;
l) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
m) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricita’ dell’eta’ evolutiva;
n) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
o) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
p) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;
q) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
r) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
s) gli iscritti all’albo dei biologi.[/perfectpullquote]

Trasmissione dei Dati

Il professionista sanitario può delegare un soggetto terzo alla trasmissione dei dati.

A tal fine, il professionista deve collegarsi alla sua area riservata del Sistema T.S. (con le credenziali in suo possesso) e attraverso la funzione “Gestione deleghe” indicare la scelta del soggetto terzo fornendo alcune informazioni.

Il Sistema T.S. verificherà che il soggetto indicato disponga di una abilitazione valida come intermediario fiscale e che esista una corrispondenza tra indirizzo PEC del soggetto terzo così come fornito dal professionista e il relativo codice fiscale indicato.

Delega STS

Detto ciò, anche in caso di delega il professionista rimane responsabile dei dati trasmessi.

Non sono state ancora rilasciate le istruzioni operative specifiche per i nuovi professionisti obbligati e, pertanto, al momento si ritiene che le suddette indicazioni valgano anche per tali ultimi soggetti.

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