Forfetario, Regole 2019

Forfetario, Regole 2019

Il regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, prevede rilevanti semplificazioni ai fini Iva e ai fini contabili.

Con la legge di bilancio 2019 è stato reso molto più ampio l’ ambito applicativo.
Infatti, è stata innalzata la soglia limite dei ricavi/compensi e sono stati eliminati gli ulteriori requisiti di accesso riguardanti il costo del personale e quello dei beni strumentali.

Requisito Unico

Possono accedere al regime forfetario sia i contribuenti che iniziano una nuova un’ attività di impresa, arte o professione sia coloro che hanno già avviato un’ attività purché abbiano conseguito, o presumono di conseguire, ricavi o compensi sempre sotto la soglia dei 65.000 euro.

Cause di esclusione dal regime

Non possono avvalersi del regime forfetario:

  • i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’ Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • i soggetti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari , o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’ impresa arti o professioni;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’ imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.

Tassazione 15% o 5%

Il regime forfettario consente di applicare sul reddito un’ unica imposta sostitutiva del 15 % in sostituzione di quelle ordinariamente previste.
Il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO dell’ attività esercitata.

Se si rispettano determinati requisiti si può applicare un’ imposta sostitutiva molto più vantaggiosa del 5% per i primi 5 anni di attività.


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