Regime Forfetario 2019 e Partecipazioni in Srl

Forfetario 2019 e Partecipazioni in Srl

La Legge di Bilancio 2019 ha riformulato il regime forfetario modificando, tra l’ altro, le cause ostative connesse alla detenzione di partecipazioni in Srl o associazioni in partecipazione.
Dal 2019 sono esclusi dal forfetario anche i contribuenti che, contemporaneamente all’ attività, controllino, direttamente o indirettamente, Srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente.

L’ Amministrazione Finanziaria ha chiarito che la causa ostativa deve cessare di esistere prima dell’ inizio del periodo d’ imposta di applicazione del regime agevolato.

Pertanto, i soggetti che già esercitavano un’ attività economica nel 2018 e non hanno potuto cedere la partecipazione entro il 31 dicembre 2018, dovranno rinunciare all’ applicazione del regime forfetario per il 2019.
Potranno, però, accedere aI regime agevolato nuovamente dal 2020 se la dismissione della partecipazione incompatibile avverrà entro il 31 dicembre 2019.

Controllo e Riconducibilità

La norma non contiene indicazioni puntuali in merito al requisito del controllo diretto o indiretto.
Si attendono specifici chiarimenti da parte dell’ Agenzia delle Entrate.
Al momento è possibile solo far riferimento all’ articolo 2359 del Codice Civile.
Riguardo la riconducibilità è possibile ipotizzare che si possa fare riferimento ai codici ATECO.

Cooperative

La detenzione di una partecipazione in società cooperative non dovrebbe costituire una condizione ostativa all’ adozione del regime forfetario.
Una società cooperativa costituita a responsabilità limitata, considerata la “polverizzazione” del capitale, non consentirebbe mai di verificare il requisito del controllo.

Conclusioni


Visti i numerosi dubbi a riguardo, si auspicano chiarimenti da parte dell’ Amministrazione Finanziaria.

 

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