Forfettari 2019: Lavoro Dipendente, Risposte AdE

Si riportano di seguito le risposte fornite dall’ Agenzia delle Entrate in merito alla causa ostativa al regime forfettario di cui alla lett. d-bis. nel caso di attività esercitata prevalentemente nei confronti:

  • di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro;
  • di datori di lavoro con i quali erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;
  • ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Per esigenze di sintesi sono riportati solo gli elementi salienti delle risposte.
Si invita a leggere il documento integrale allegato.

Risposta nr. 161

QUESITO: Il contribuente istante, avendo maturato i requisiti pensionistici al termine del 2017, rappresenta di aver cessato il proprio rapporto lavorativo con la società ALFA S.p.A. alla fine del medesimo anno e, conseguentemente, di essere titolare, dal mese di gennaio del 2018, di una pensione di vecchiaia.
Evidenzia, altresì, di aver aperto successivamente, in qualità di ingegnere, una partita IVA per lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo professionale che è stata esercitata, in via prevalente, nei confronti dell’ex datore di lavoro.
Alla luce della nuova causa di esclusione prevista dalla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di fruire, dal periodo d’imposta 2019, del regime forfetario

RISPOSTA: …
In argomento, con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, cui si rinvia per completezza, è stato chiarito che, con specifico riferimento ai pensionati che percepiscono redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del TUIR, gli stessi non incorreranno nella causa ostativa in esame ogniqualvolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge.
Pertanto, qualora il pensionamento fosse intervenuto per obbligo di legge nel corso del 2017, non risulterebbe integrata la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, secondo quanto chiarito dalla citata circolare n. 9/E del 2019, e l’istante non decadrebbe dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 (fermi restando gli ulteriori requisiti e cause ostative).

Risposta nr. 161/2019

Risposta nr. 163

QUESITO: L’istante riferisce di aver presentato, contestualmente all’invio dell’istanza di interpello in argomento, domanda di partecipazione a un concorso pubblico bandito dalla Azienda Sanitaria …, per il conferimento di un incarico libero professionale in qualità di dirigente biologo di durata pari a tre mesi. Il bando di concorso, secondo quanto rappresentato, prevede che: “L’incarico sarà regolato da apposito contratto, conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di affidamento di incarichi di prestazioni di lavoro autonomo, ai sensi anche dell’art. 2222 e ss. cod. civ., senza vincolo di subordinazione”.
A tal fine, precisa inoltre l’istante, nel modello di domanda di partecipazione al concorso è previsto che il candidato debba dichiarare “di essere titolare di partita IVA n. …, ovvero di impegnarsi ad aprirla nel caso di affidamento dell’incarico”.
In proposito, l’istante riferisce di non essere mai stato titolare di partita IVA e che, pertanto, dovrà farne richiesta ai competenti uffici nel caso risultasse vincitore del concorso in parola.
Lo stesso fa inoltre rilevare che, dal … 2018 al … 2019, è stato titolare di un contratto di lavoro dipendente, in qualità di dirigente biologo, presso la medesima Azienda Sanitaria, a seguito del superamento di un concorso pubblico bandito dalla stessa.
Ove risultasse vincitore all’esito della procedura concorsuale in corso, il contribuente intenderebbe fare richiesta di partita IVA e usufruire del c.d. nuovo regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (di seguito, legge di bilancio 2019).
Sul punto, il dubbio applicativo sollevato dall’istante riguarda la causa ostativa prevista dalla nuova lettera d-bis) del comma 57, a norma della quale non possono fruire del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
In particolare, l’istante chiede di sapere se detta causa ostativa si applicherebbe anche al suo caso, nell’ipotesi in cui risultasse vincitore del concorso pubblico di cui sopra.

RISPOSTA: …

In argomento, la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, cui si rinvia per completezza, ha chiarito che tale nuova causa ostativa, come indicato nella relazione illustrativa, risponde alla ratio di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza.
Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’istanza, la circostanza che il rapporto di lavoro autonomo tra il professionista e l’ente pubblico (con il quale è intercorso un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di sorveglianza) si potrà eventualmente instaurare solo se il primo risulterà vincitore all’esito di un concorso pubblico bandito dal secondo, escluderebbe la sussistenza di un’artificiosa trasformazione nel senso sopra descritto.
Pertanto, sulla base dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 9/E sopracitata, la scrivente ritiene che, nel caso in cui il contribuente dovesse risultare vincitore all’esito della suddetta procedura concorsuale, nei confronti dello stesso non opererà la causa ostativa in parola.
È appena il caso di precisare che, qualora il contribuente dovesse risultare vincitore del concorso e dovesse svolgere a favore dell’Azienda Sanitaria … un’attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente, lo stesso non potrebbe in ogni caso applicare il regime forfetario in esame.

Risposta nr. 163/2019

Risposta nr. 170

QUESITO: Il sig. TIZIO ha sottoscritto, nel mese di gennaio 2018, un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’Istituto ALFA S.p.A. con la qualifica di “Medico Aiuto c/o UO Cardiologia”.
Nella medesima data, lo stesso contribuente ha sottoscritto un accordo per svolgere all’interno dello stesso Istituto l’attività professionale di “Medico Professionista Cardiologo per prestazioni professionali extra SSN”, senza alcun vincolo di subordinazione.
Tale attività, come specificato nel predetto accordo, è formalmente e sostanzialmente diversa e distinta dall’attività resa in virtù del rapporto di lavoro subordinato in essere con la medesima società. L’interpellante ha come principale committente, in forza dell’accordo suddetto, l’Istituto ALFA S.p.A.; tale condizione si protrae sin dall’inizio del periodo d’imposta 2018.
L’istante precisa che i contratti di lavoro subordinato e autonomo sono stati stipulati simultaneamente a inizio 2018 e cesseranno, altrettanto simultaneamente, in caso di risoluzione del contratto di lavoro subordinato.
Lo stesso interpellante “ha tuttora in essere entrambi i contratti di lavoro, riferiti ad attività distinte e non intende recedere dal contratto di lavoro subordinato”.
Inoltre, l’eventuale tassazione di maggior favore “agevolerebbe soltanto il reddito di lavoro autonomo senza alcuna modifica al reddito di lavoro subordinato”.
Tutto ciò premesso, l’istante chiede chiarimenti, alla luce della nuova causa ostativa prevista dalla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in merito alla possibilità di usufruire, nel periodo d’imposta 2019, del regime fiscale agevolato in argomento.

RISPOSTA: …

Con la circolare 9/E del 10 aprile 2019, cui si rinvia per completezza, è stato precisato che nella particolare ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della richiamata lettera d-bis), il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza.
La suddetta circolare, a titolo esemplificativo, riporta il caso, simile a quello oggetto della presente istanza, di un contribuente che svolge l’attività di “continuità assistenziale” (ex guardia medica) e l’attività di medicina generale, fornendo assistenza ai propri mutuati nell’ambito del distretto dell’A.S.L. di competenza.

Ebbene, qualora per l’intero periodo di sorveglianza il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) permanga senza subire alcuna modifica sostanziale, non potrà operare la causa ostativa in esame, con conseguente applicazione del regime forfetario, fermi restando gli ulteriori requisiti e cause ostative previsti per legge ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime agevolativo in argomento.
Viceversa, qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) dovesse subire, durante il periodo di sorveglianza, modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo per poter usufruire sulla maggiore quota di redditi di lavoro autonomo del regime forfetario, si applicherà la causa ostativa in esame che comporterà la fuoriuscita dal regime forfetario nel periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica il predetto mutamento sostanziale.

Risposta nr. 170/2019

Risposta nr. 173

QUESITO: Il Sig. TIZIO (in breve “l’istante” o “il contribuente”) è un cittadino italiano residente …(Paese estero). L’istante dichiara di lavorare con contratto di lavoro a tempo indeterminato da circa 30 mesi come sviluppatore di software e di aver avuto tre diversi datori di lavoro in tale arco temporale.
L’istante sta valutando la possibilità di rientrare in Italia e svolgere la medesima attività di sviluppatore in forma di lavoro autonomo, con adesione al regime forfettario. Il contribuente dichiara che, all’inizio, potrebbe prestare la sua attività professionale principalmente nei confronti del suo ultimo datore di lavoro…(estero).
Ciò premesso, il contribuente chiede un parere in merito all’applicabilità della nuova causa di esclusione dal regime forfettario prevista dalla lettera d-bis) del comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in breve “Legge di bilancio 2019”), per cui non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

RISPOSTA: …
Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’istanza, la circostanza che il professionista possa instaurare un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero, con il quale è intercorso, sempre all’estero, un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di sorveglianza, escluderebbe la sussistenza di un’artificiosa trasformazione nel senso sopra descritto, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero.
Pertanto, nel presupposto che il contribuente rientri in Italia e sia ivi residente, ai fini fiscali, si ritiene che l’istante possa applicare il regime forfetario (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti) in quanto non risulta integrata la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

Risposta nr. 173/2019

Risposta nr. 179

QUESITO: L’istante ha rappresentato che:

  •  da ottobre 2018 fino a dicembre 2018, è stato assunto dall’agenzia interinale ALFA affinché prestasse la propria attività lavorativa per la Fondazione BETA;
  • da dicembre 2018, è stato assunto a tempo indeterminato presso la Fondazione GAMMA e ha cessato di lavorare per la Fondazione BETA;
  • da dicembre 2018, come precisato con la documentazione integrativa l’istante ha sottoscritto un accordo di collaborazione con la Fondazione BETA, dopo aver rassegnato le dimissioni dall’agenzia interinale ALFA.

Con la medesima documentazione integrativa, il contribuente ha rappresentato che la propria attività di collaborazione sarà esercitata prevalentemente nei confronti della citata Fondazione BETA.
Tanto premesso, considerato qua nto disposto dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che ha modificato la lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 190 del 2014, relativa alle cause ostative all’applicazione del regime forfetario, il contribuente pone un quesito circa la possibilità di avvalersi del regime di cui sopra.

RISPOSTA: …

La circolare 9/E del 2019, inoltre, ha precisato che, diversamente dalla precedente causa ostativa che faceva espresso riferimento alla verifica della percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati nell’anno precedente, la nuova causa ostativa fa riferimento all’attività esercitata “prevalentemente” nei confronti di datori di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente a essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Di conseguenza, la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta.
Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’istanza, dunque, il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e – ove ne sia accertata l’esistenza – comporterà la decadenza dal regime nel 2020.
Con riferimento al caso di specie si evidenzia che nel 2018 il rapporto di lavoro tra l’istante e la Fondazione BETA è avvenuto tramite un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato che è stato risolto a seguito di dimissioni dell’istante.
Dal citato schema contrattuale emerge che, per tutta la durata della somministrazione, i lavoratori svolgono la loro attività alle dipendenze dell’agenzia di somministrazione, ma nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’impresa utilizzatrice (cfr. articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

Dalle considerazioni svolte, emerge, quindi, che sotto il profilo sostanziale la Fondazione BETA possa essere considerata datore di lavoro di TIZIO.
Di conseguenza, qualora alla fine del periodo d’imposta 2019, l’istante dovesse effettuare prevalentemente prestazioni a favore della Fondazione BETA, lo stesso decadrebbe dal regime forfetario nel 2020.
È appena il caso di precisare che, qualora il contribuente dovesse svolgere a favore della Fondazione BETA un’attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente, lo stesso non potrebbe in ogni caso applicare il regime forfetario in esame già a decorrere dal 2019.

Risposta nr. 179/2019

 

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