Chi deve compilare il Quadro RW
Ai fini del monitoraggio fiscale (art. 4 D.L. 167/1990), il quadro RW deve essere compilato dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle società semplici ed equiparate residenti in Italia, nonché dai soggetti titolari effettivi dell’investimento (D. Lgs. 231/2007) che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità di acquisizione e, in ogni caso, ai fini delle imposte sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e delle imposte sulle attività finanziarie all’estero (IVAFE).
I summenzionati contribuenti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo di imposta, obbligo che sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo di imposta ha totalmente disinvestito.
IVIE e IVAFE
- IVIE: Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero, disciplinata dall’art. 19, comma 13 e seguenti, del D.L. n. 201/2011. Tale imposta prende in considerazione gli immobili situati all’estero detenuti dalle persone fisiche residenti in Italia, pertanto, anche i cittadini stranieri ed extracomunitari, con residenza in Italia.
- IVAFE: Imposta sul valore delle attività all’estero, disciplinata dall’articolo 19 commi da 13 a 23, D.L. n. 201/2011. Prende in considerazione le attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia, e quindi anche gli stranieri residenti in Italia ai fini fiscali per la maggior parte del periodo di imposta.
Monitoraggio Fiscale
La disciplina del monitoraggio fiscale è stata introdotta con il Decreto Legge n. 167/1990.
L’obiettivo del monitoraggio fiscale è quello di porre un limite alle movimentazioni finanziarie tra Paesi diversi, in ragione della quasi totale assenza di scambio di informazioni in materia fiscale.
L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a euro 15.000,00. Resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.