Professionisti e Scomputo Ritenute Senza CU

Le Ritenute

L’articolo 25 del DPR n 600/73 obbliga il committente, nonché sostituto d’imposta, a trattenere il 20% del compenso spettante al professionista, nonché sostituito.
Il committente ha poi l’obbligo di versare la ritenuta d’acconto all’Erario a titolo di acconto ai fini IRPEF. Dunque il cliente, soggetto passivo ai fini IVA, è chiamato a trattenere e anticipare le imposte dovute dal professionista, operando da sostituto d’imposta.

In fase di dichiarazione dei redditi, il professionista che ha subito la ritenuta ha titolo per scomputare la ritenuta dalla propria imposta IRPEF.

A tal fine il Professionista deve documentare l’operazione con la certificazione (modello di Certificazione Unica “C.U.”) ricevuta dal sostituto d’imposta.

Cosa fare se non si riceve la CU

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione nr. 68/2009, giunge alla conclusione che, il contribuente che non abbia ricevuto, nei termini di legge, dal sostituto d’imposta la certificazione delle ritenute effettivamente subite, questi è comunque legittimato allo scomputo delle ritenute subite a condizione che:

  • sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta, tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura.

Controlli

Nell’ipotesi in cui fattura e documentazione siano prodotte in sede di controllo ai sensi dell’articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, alle stesse andrà, inoltre, allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiari, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata.

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