A fronte delle semplificazioni contabili, ai contribuenti che accedono al regime forfetario vengono richieste delle informazioni supplementari nel quadro RS, dati aggiuntivi obbligatori richiesti dalla stessa L. 190/14.
I forfettari non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta: essi sono tenuti a comunicare, in forza del c. 69 della L. 190/14, i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte.
La recente CM 10/E/16 precisa che tali indicazioni vanno rese facendo riferimento ai redditi e compensi pagati nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, indipendentemente dal motivo per cui la ritenuta non è stata effettuata (ossia anche quando il soggetto percipiente sia a sua volta un soggetto forfetario per il quale la ritenuta non si applica).
Più articolate sono le ulteriori informazioni che vengono richieste.
I forfetari sono infatti esonerati dalla redazione degli studi di settore e, per tale ragione, vengono chieste informazioni specifiche, diverse distintamente per ciascuna tipologia di contribuente.
I soggetti esercenti attività d’impresa devono indicare:
- il numero complessivo delle giornate retribuite relative a lavoratori dipendenti, a quelli impiegati con contratto di somministrazione di lavoro e quelli assunti a tempo parziale, nonché gli apprendisti, secondo determinate misure di riproporzionamento;
- il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
- l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. Vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
- i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi, quali canoni di locazione, leasing, noleggio o affitto d’azienda;
- l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.
I soggetti esercenti attività di lavoro autonomo devono indicare:
- il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti, con modalità analoghe a quelle previste per le imprese;
- l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente. Le istruzioni presentano il caso delle spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l’elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio;
- i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per i servizi telefonici compresi quelli accessori, i consumi di energia elettrica, i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.
Tutto ciò comporta la necessità, per i clienti forfetari, di raccogliere, oltre che i documenti emessi, anche le fatture ricevute.
E quindi, di fatto, l’onere contabile è il medesimo di un contribuente in regime ordinario.