Lezioni Private, Tassazione al 15%
La Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018, commi dal 13 al 16) prevede a decorrere dal 1° gennaio 2019 l’ applicazione di un’ imposta sostitutiva del 15% (in luogo dell’ irpef e delle addizionali) sui compensi derivanti da lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado.
Resta salva la possibilità di optare per l’ applicazione dell’ imposta sul reddito nei modi ordinari.
Obblighi Informativi
Il comma 14 della LdB prevede che il docente dovrà comunicare alla propria amministrazione di appartenenza l’ esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.
Inalterata, infatti, è la previsione normativa ai sensi della quale al personale docente è fatto divieto di impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
Il personale docente, ove svolga lezioni private, è tenuto ad informare il dirigente scolastico, al quale deve altresì comunicare il nome degli studenti e la loro provenienza.
Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il dirigente scolastico può vietare lo svolgimento di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
Nessuno studente può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto (art. 508 D.Lgs. 297/1994).
Così come resta applicabile la disposizione legislativa secondo cui, in generale, i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali (art. 53 D.Lgs. 165/2001).
Chiarimenti della Circolare 8E/2019
Reddito complessivo
La circolare dell’ Agenzia delle entrate nr. 8E del 10 aprile 2019 ha chiarito che le somme tassate con l’ imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo né rilevano, in assenza di una specifica diversa disposizione, ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali.
ISEE
I redditi soggetti a imposta sostitutiva rilevano, invece, ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) in quanto, in mancanza di una previsione normativa che ne escluda espressamente la rilevanza, restano applicabili le regole generali in base alle quali il reddito rilevante ai fini ISEE è ottenuto sommando anche i redditi assoggettati a imposta sostitutiva.
Versamento dell’ imposta
Ai sensi del successivo comma 15, è stabilito che l’ imposta sostitutiva in commento è versata entro il termine previsto per il versamento dell’ imposta sul reddito delle persone fisiche alla cui disciplina, altresì, si rinvia per quanto concerne la regolamentazione della liquidazione, dell’ accertamento, della riscossione, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso afferenti alla medesima imposizione sostitutiva.
Opzione per il regime ordinario
Rimane ferma la possibilità per il contribuente di far concorrere i suddetti compensi alla formazione del reddito complessivo, sulla base dell’ esercizio di una specifica opzione le cui modalità saranno stabilite con il provvedimento del Direttore dell’ Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi.
Ris. 43E 2019, Opzione e Codici Tributo
La risoluzione 43E del 12 aprile 2019 ha precisato che l’ opzione per l’ applicazione dell’ imposta sul reddito nei modi ordinari è comunicata con la dichiarazione dei redditi relativa all’ anno d’ imposta cui si riferisce la scelta operata.
L’ imposta sostitutiva è versata con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell’ acconto e del saldo dell’ imposta sul reddito delle persone fisiche.
La stessa risoluzione ha istituito i codici tributo per il versamento dell’ imposta sostitutiva:
- 1854 – ACCONTO PRIMA RATA;
- 1855 – ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE;
- 1856 – SALDO.
Dubbi
Dubbi permangono circa la possibilità di applicazione dell’ imposta sostitutiva da parte di supplenti, docenti universitari, docenti titolari di cattedra in scuole paritarie o coloro che svolgono lezioni private senza essere docenti nelle scuole.
Lo stesso dicasi sulla possibilità di poter dedurre i costi.
Si attendono chiarimenti in merito.
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