Locazioni in Regime di Comunione

Locazioni in Regime di Comunione

I redditi derivanti dalla locazione di un immobile, oggetto della comunione legale tra i coniugi, devono essere imputati a metà in capo a ciascuno dei comproprietari.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione nell’ordinanza 2771 dell’11 febbraio scorso.

Il caso riguarda due coniugi comproprietari di un immobile, diverso da abitazione (lastrico solare), locato con contratto stipulato dalla sola moglie, la quale, in possesso della piena e completa disponibilità dell’immobile, percepiva il canone su un conto corrente a lei intestato.

In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il primo motivo del ricorso riguardante l’applicabilità al reddito da locazione del regime fiscale della comunione legale tra i coniugi.

Infatti, l’articolo 4, primo comma lett. a), del Tuir afferma che “i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell’articolo 210 dello stesso codice”.

Ne consegue che i redditi derivanti da un contratto di locazione, seppur stipulato solo dalla moglie o dal marito, devono comunque essere imputati al 50 per cento ad entrambi i coniugi, se tra essi vige il regime di comunione legale, nel quale vi rientrano anche gli immobili acquistati in vigenza del regime.

Nella fattispecie, nonostante il contratto fosse intestato ad un solo coniuge (moglie), con la previsione che il canone dovesse essere accreditato su un conto corrente intestato alla sola parte locatrice (e non all’altro coniuge estraneo al contratto,) il reddito doveva essere imputato a metà a ciascuno dei comproprietari.

Fonte: www.ecnews.it

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