Nuova Mediazione Tributaria 2016

Novità introdotte dal D.Lgs. 156/2015
Nuova Mediazione Tributaria

Con la circolare n. 38E/2015  l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità introdotte dalla Riforma del Processo Tributario.

Uno dei temi di spicco è senz’altro quello del reclamo/mediazione.

Con l’entrata in vigore della Riforma del processo tributario, cambia profondamente l’istituto del reclamo/mediazione, un atto di opposizione o di proposta di mediazione del contribuente preliminare al ricorso vero e proprio, contro le pretese dell’Amministrazione Finanziaria.
In pratica si tratta di un importante strumento deflattivo del contenzioso.

Il decreto ha integralmente riscritto il testo dell’articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992, contenente la relativa disciplina.

Le modifiche riguardano i seguenti aspetti:

  • l’estensione dell’ambito di applicazione a tutti gli enti impositori, agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 D.Lgs. 446/1997, nonché alle controversie in materia catastale;
  • la semplificazione delle modalità di instaurazione del procedimento;
  • la quantificazione del beneficio della riduzione delle sanzioni;
  • le regole per il pagamento delle somme dovute a seguito di mediazione;
  • l’estensione anche alle cause reclamabili della possibilità di esperire la conciliazione giudiziale.

Entrata in vigore delle novità:

  • per quanto riguarda gli atti prima esclusi dal reclamo/mediazione (ad esempio, gli atti di accertamento catastale o gli atti di altri enti impositori), la nuova disciplina trova applicazione dai ricorsi notificati dal contribuente a decorrere dal 1° gennaio 2016;
  • con riferimento, invece, alle liti concernenti atti dell’Agenzia delle entrate di valore non superiore a 20.000 euro, già ricadenti nell’ambito di applicazione del reclamo/mediazione in base al vecchio articolo 17-bis, in ossequio alla regola generale, la nuova disciplina si applica ai procedimenti di mediazione pendenti alla data del 1° gennaio 2016.

Con particolare riguardo all’aspetto sanzionatorio, la misura della riduzione applicabile a seguito dell’intervenuto accordo di mediazione è stata rimodulata in senso migliorativo per il contribuente.
L’attuale comma 7 dell’articolo 17-bis stabilisce che “Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi”.

In base alla formulazione precedente del disposto normativo, la riduzione delle sanzioni a seguito di mediazione era regolata attraverso il rinvio all’articolo 48 D.Lgs. 546/1992. Essa risultava, quindi, pari “al 40 per cento delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare del tributo risultante dalla conciliazione”.

La disciplina risulta più favorevole per il contribuente sotto un duplice aspetto:

  • le sanzioni sono ridotte al 35 per cento (mentre in precedenza la percentuale era fissata al 40 per cento);
  • sono irrogabili sulla base del minimo edittale previsto dalla legge (e non più in rapporto dell’ammontare del tributo risultante dalla mediazione).

Si osserva come la nuova percentuale si colloca quale entità intermedia tra le due misure – a un terzo e al 40 per cento – di riduzione delle sanzioni previste, rispettivamente, per l’accertamento con adesione e per la conciliazione conclusa nel corso del primo grado di giudizio.

Approfondisci: Circolare AdE 38E 2015

 

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