Obbligo POS , Novità

Pagamento POS

Obbligo POS

L’obbligo di dotarsi di POS è stato introdotto con l’art. 15 del D.L. n. 179 del 2012 (il cosiddetto “Decreto Crescita 2.0”). L’ entrata in vigore era stata stabilita prima al 28 marzo 2014 (decreto interministeriale 24 gennaio 2014) e successivamente è stata prorogata al 30 giugno 2014 (Decreto Milleproroghe).
In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l’ obbligo riguardava solo pagamenti superiori a € 30 e soggetti con fatturato relativo all’anno  precedente superiore a € 200.000.

Novità dal Decreto Fiscale

Il Decreto Fiscale 26 ottobre 2019 n. 124 interviene su tale obbligo e introduce un credito d’imposta sulle commissioni POS riguardanti le transazioni verso consumatori finali, nonché per quelle effettuate mediante strumenti di pagamento tracciabili che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.

CREDITO DI IMPOSTA

L’articolo 22 del D.L. n. 124/2019, ha istituto per gli esercenti, a decorrere dal 1° luglio 2020, un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento.
Il credito di imposta riguarda gli esercenti con ricavi relativi all’esercizio precedente inferiori a € 400.000.

[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”#004d60″ class=”” size=”13″]ART. 22, Comma 1 “Agli esercenti attivita’ di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. “[/perfectpullquote]

[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”#004d60″ class=”” size=”13″]ART. 22, Comma 2 “Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.”[/perfectpullquote]

Il credito spettate è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

Il credito, inoltre, non concorre alla formazione:

  • del reddito, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP;
  • della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES (articoli 61 e 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986).

[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”#004d60″ class=”” size=”13″]ART. 22, Comma 4 “Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi.”[/perfectpullquote]

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative ai costi sostenuti dagli esercenti.

[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”#004d60″ class=”” size=”13″]ART. 22, Comma 5 “Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al comma 1 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta.”[/perfectpullquote]

Pagamenti Elettronici

L’ articolo 23 del Decreto Fiscale prevede che i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati in modalità elettronica, eseguiti attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una tipologia di carta di debito e una tipologia di carta di credito.

Con la nuova formulazione, quindi, l’obbligo di accettazione di carte di pagamento è assolto con riferimento ad almeno una tipologia di carta di credito e di debito.

[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”#004d60″ class=”” size=”13″]ART. 23, Comma 1, lettera a) “All’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole “carte di debito e carte di credito” sono sostituite dalle seguenti parole: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”.[/perfectpullquote]

Sanzioni

L’articolo 23 del D.L. n. 124/2019 aveva previsto l’applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a € 30,  aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”#004d60″ class=”” size=”13″]ART. 23, Comma 1, lettera b) “All’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ……
b) dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente: “4-quater. A partire del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma, si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell’articolo 16 sul pagamento in misura ridotta, e l’autorita’ competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge e’ il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni. All’accertamento delle violazioni di cui al presente comma provvedono gli organi che, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge n. 689 del 1981, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione e’ prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nonche’ ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della medesima legge n. 689 del 1981 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.”.”[/perfectpullquote]

Tuttavia un emendamento approvato nei giorni scorsi ha soppresso il summenzionato regime sanzionatorio.

Per essere certi delle novità introdotte nel Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 non resta che attendere la legge di conversione, che deve avvenire entro il 25 dicembre.

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