Il Natale è alle porte e molte imprese si apprestano ad effettuare omaggi alla propria clientela.
Per la corretta analisi del trattamento Iva da riservare agli omaggi è necessario distinguere tra i beni oggetto dell’attività d’impresa e i beni che non rientrano nell’attività.
Analizziamo in questo articolo il primo caso ossia gli omaggi che non sono oggetto dell’ attività dell’ impresa e che sono acquistati specificatamente per essere regalati ai propri clienti.
Beni non oggetto dell’attività d’impresa
L’articolo 2, comma 2, n. 4 del D.P.R. 633/1972 considera assimilate alle normali cessioni di beni anche quelle gratuite, eccezion fatta per quelle non rientranti nell’attività propria dell’impresa per le quali l’ IVA non si applica.
Costituiscono inoltre cessioni di beni …. “4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attivita’ propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ((ad euro cinquanta)) e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19, anche se per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis;”
L’ IVA sugli acquisti, effettuati per omaggi, è indetraibile salvo che il costo unitario non sia superiore ad € 50.
L’ articolo 19-bis1, lett. h), D.P.R. 633/1972 prevede l’indetraibilità dell’Iva delle spese qualificabili come spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro:
“h) non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito,tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta;”
Riepilogando:
- L’ IVA assolta per l’ acquisto è detraibile se il costo (o valore) unitario del bene non è superiore ad Euro 50.
La cessione gratuita sarà fuori dal campo di applicazione dell’Iva; - L’ IVA assolta per l ‘ acquisto è indetraibile se il costo (o valore) unitario del bene è superiore ad Euro 50.
La cessione gratuita sarà fuori dal campo di applicazione dell’Iva;
Si consiglia di emettere un ddt con causale “omaggio” al fine di provare l’inerenza delle spese.
Esempio
Acquistiamo 10 cesti natalizi per i clienti composti da una bottiglia di spumante di € 18 e da un panettone € 10.
Costo complessivo dell’ omaggio € 28. Essendo inferiore a € 50 l’IVA a credito è detraibile.
Viceversa se il costo complessivo del cesto fosse stato superiore a € 50.
Deducibilità
Ai fini delle imposte dirette, in genere, le spese relative a beni distribuiti gratuitamente:
- sono deducibili integralmente, se i beni hanno valore unitario non superiore ad Euro 50;
- se superiori a € 50 si configurano come spese di rappresentanza e sono deducibili nel limite massimo fissato dall’articolo 108, comma 2 del TUIR.
- 1,5 % dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
- 0,6 % dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
- 0,4 % dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.
L’articolo 1 D.M. 19.11.2008 stabilisce i requisiti necessari affinché una spesa di rappresentanza possa essere considerata inerente e quindi deducibile dal reddito d’impresa.
In particolare si considerano “si considerano inerenti, sempreche’ effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalita’ promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”.