Proroga Esterometro fino al 30 Giugno 2022
La trasmissione dell’ Esterometro doveva essere abrogata dal 1° gennaio 2022 in quanto sostituita dall’emissione delle relative fatture elettroniche.
Con la Legge 215/2021 è stato, invece, previsto (modificando il comma 3-bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015) che l’ Esterometro possa essere ancora utilizzato per tutto il primo semestre dell’ anno 2022.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 374343 /2021 del 23 dicembre 2021 è stata apportata l’ennesima variazione alle regole tecniche allineando le specifiche alla proroga.
Coloro i quali vorranno utilizzare il tracciato della e-fattura per la gestione dei rapporti con l’estero potranno comunque già farlo a partire dal 1° gennaio 202, senza dover presentare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere.
In sintesi, per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022:
- Per le operazioni attive è possibile in alternativa:
- Predisporre ed inviare allo SDI, per ogni operazione attiva, un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica impostando il campo “codice destinatario” con il valore convenzionale “XXXXXXX”, evitando di dover predisporre l’ Esterometro.
- Emettere fattura esclusivamente in modalità analogica e poi trasmettere i dati allo SDI tramite la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, a cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
- Per le operazioni passive è possibile in alternativa:
- Predisporre ed inviare allo SDI, per ogni operazione passiva, un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica relativo all’operazione di integrazione IVA / autofattura, utilizzando i “tipi documento” TD17 in caso di acquisto di servizi UE ed extra UE, TD18 per gli acquisti intracomunitari e TD19 per gli altri casi previsti dall’art. 17 co. 2 D.P.R. 633/72.
Il documento deve essere predisposto con data pari a quella di ricevimento della fattura estera, o comunque ricadente entro la fine del mese di ricevimento, e trasmesso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione. - Trasmettere i dati al Sistema di Interscambio l’ Esterometro, a cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
- Predisporre ed inviare allo SDI, per ogni operazione passiva, un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica relativo all’operazione di integrazione IVA / autofattura, utilizzando i “tipi documento” TD17 in caso di acquisto di servizi UE ed extra UE, TD18 per gli acquisti intracomunitari e TD19 per gli altri casi previsti dall’art. 17 co. 2 D.P.R. 633/72.