Con il comma 111 della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), il legislatore interviene sul regime forfettario, sostituendo il comma 77 della Legge di Stabilità 2015.
“Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della Legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della Legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Una novità rilevante è, quindi il ritorno dei minimali contributivi INPS per artigiani e commercianti, ai quali è, tuttavia, riconosciuta la possibilità di fare richiesta di applicazione dell’agevolazione consistente nella riduzione del 35% dei contributi complessivamente dovuti.
Anche per il nuovo regime contributivo agevolato previsto dalla Legge di Stabilità 2016 dovrebbe rendersi necessaria apposita domanda.
Tuttavia, si attende per l’inizio 2016 una Circolare di chiarimenti da parte dell’INPS alla luce delle novità in esame.
Per gli iscritti alla Gestione separata nulla cambia rispetto al 2015, per tali soggetti l’aliquota contributiva è confermata al 27,72% anche per il 2016. Il blocco riguarda esclusivamente i lavoratori autonomi titolari di partita IVA ed iscritti esclusivamente alla Gestione Separata INPS.