Regime Forfettario e obblighi Informativi

Domanda

Regime Forfettario e obblighi Informativi

Continuano a sussistere, in capo ai contribuenti che nel 2016 hanno agito nel regime forfettario, gli obblighi informativi, in dichiarazione dei redditi, imposti dal legislatore al fine di sopperire al carattere “semplificatorio” del regime stesso.

Ai sensi del comma 69 Legge 190/2014, i contribuenti forfettari non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.

E’ il caso ad esempio del contribuente forfettario che nel 2016 ha pagato il compenso al proprio consulente fiscale che opera in regime ordinario.

Il comma 73 della già citata Legge 190/2014, nel disporre l’esclusione per i contribuenti che applicano il regime forfetario dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri, prevede anche, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.

Regime Forfettario e obblighi Informativi
MODELLO 730 2024 - PRENOTA ORA IL TUO APPUNTAMENTO
MODELLO 730 2024