Spese veterinarie, basta la scontrino parlante

Spese veterinarie, basta la scontrino parlante

Ai fini della detraibilità Irpef delle spese sostenute per medicinali veterinari, non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario, ma è sufficiente lo scontrino parlante.

È uno dei chiarimenti della Risoluzione 24/E del 27/02/2017, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni sulle condizioni per la detraibilità delle spese veterinarie.


L’articolo 15, comma 1, lettera c-bis) del TUIR prevede una detrazione Irpef del 19% delle spese veterinarie sostenute nell’anno fino ad un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (Cfr. circolare n. 207 del 2000).
Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

La possibilità di portare in detrazione tali spese è limitata alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.

Le spese veterinarie ammesse alla detrazione riguardano:

  • le prestazioni professionali rese dal veterinario;
  • l’acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario;
  • le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.

In particolare, in analogia con quanto previsto dalla legge finanziaria n. 296 del 2006, che ha introdotto nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, modificando
gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, si ritiene che, con riferimento alla detraibilità delle spese sostenute per medicinali veterinari non sia più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario, ma sia sufficiente lo scontrino parlante.

Le spese relative all’acquisto di medicinali, anche veterinari, sono detraibili a condizione che siano certificate da scontrino “parlante”.
Quindi lo scontrino dovrà riportare, oltre al codice fiscale del soggetto destinatario, anche la natura e la quantità dei medicinali acquistati.
In particolare, per quanto concerne la natura di farmaco, questa è attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso. (Cfr. Ris. 218/2009, Circ. 40/E del 2009).
Resta inteso che se la struttura emette uno scontrino parlante per un bene che non è un farmaco tale spesa non è detraibile, in quanto la detrazione spetta esclusivamente per le spese relative ai farmaci veterinari così come definiti dal Dlgs n. 193 del 2006.

Per le spese sostenute per l’acquisto di farmaci veterinari non è più necessaria la prescrizione medica ma solamente lo scontrino parlante, come precedentemente chiarito.
Non rileva invece il luogo dove sono stati acquistati detti medicinali; infatti, i farmaci certificati da scontrino parlante sono detraibili anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché a ciò autorizzate dal ministero della salute (come per la vendita di farmaci generici nei supermercati).

In analogia a quanto detto per gli integratori alimentari umani, le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia prescritti dal veterinario, non sono detraibili poiché non possono essere considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare (Cfr. Risoluzione n.396 del 2008).

Risoluzione 24E del 27/02/2017

 

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