Riaddebito Spese Anticipate

Le spese si considerano sostenute in nome e per conto del cliente se risultano da un’idonea documentazione giustificativa a quest’ultimo intestata; in pratica, le somme anticipate devono trovare riscontro nella fattura emessa dal terzo ed intestata direttamente al cliente, in qualità di mandante (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 5 agosto 2009, n. 203).

Premesso che la previsione sull’esclusione dalla base imponibile opera alla duplice condizione, prevista anche dal corrispondente precetto comunitario (articolo 79, par. 1, lett. c, della Direttiva n. 2006/112/CE), che tali spese siano sostenute in nome e per conto della controparte e che risultino da idonea documentazione, è possibile osservare che, per quanto riguarda il requisito della “spendita del nome”, secondo un orientamento della prassi amministrativa, può ravvisarsi un pagamento effettuato in nome e per conto di terzi a condizione che dal contratto emerga “il presupposto essenziale perché si renda applicabile l’esclusione dall’ applicazione dell’IVA prevista dalla disposizione contenuta nel citato articolo 15, primo comma, n. 3, costituito dalla diretta insorgenza nella sfera patrimoniale del committente dell’onere di cui trattasi” (R.M. 17 aprile 1996, n. 59/E).

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