Rimborso TARI, Quando Spetta e Come Ottenerlo

Rimborso TARI

Rimborso TARI – Quando Spetta e Come Ottenerlo

In questi giorni un’ ampio spazio mediatico è stato dedicato alla questione del rimborso TARI per le somme versate in eccesso sulle utenze domestiche.

E’ intervenuto direttamente il MEF con una serie di chiarimenti forniti con la Circolare n. 1/DF del 20/11/2017.

La problematica, si legge nella Circolare,  prende spunto dalla risposta all’ interrogazione in Commissione n. 5-10764 dell’On. le L’Abbate nella quale è stato chiesto se la quota variabile debba essere calcolata una sola volta anche nel caso in cui la superficie di riferimento dell’utenza domestica comprenda quella delle pertinenze dell’abitazione, poiché è emerso che i comuni talvolta computano la quota variabile sia in relazione all’ abitazione che alle pertinenze, determinando, in tal modo, una tassa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una volta sola rispetto alla superficie totale.

Il MEF chiarisce che la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’ alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va   moltiplicato per  i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa.

Ciò chiarito, con riferimento alle pertinenze dell’abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica.

ESEMPIO DEL MEF DI CALCOLO ERRATO

Consideriamo due nuclei familiari uguali (es. 3 componenti): il primo ha un’ abitazione di 100 mq mentre il secondo ha un’ abitazione di 80mq e una pertinenza di 20 mq. Dovrebbero pagare la medesima tariffa. Ma ….

Se si ipotizza che la tariffa per il calcolo della parte fissa determinata dal comune sia pari a € 1,10 mentre la parte variabile sia pari a € 163,27, l’errato procedimento di calcolo della tassa sopra descritto condurrebbe al seguente risultato.

  • TARI Primo Nucleo Familiare:
    • Abitazione Parte Fissa: 100mq x € 1,10= € 110
    • Abitazione Parte Variabile:  € 163,27
    • Totale: € 273,27
  • TARI Secondo Nucleo Familiare:
    • Abitazione Parte Fissa: 80mq x € 1,10= € 88
    • Abitazione Parte Variabile:  € 163,27
    • Pertinenza Parte Fissa: 20mq x € 1,10= € 22
    • Pertinenza Parte Variabile:  € 163,27
    • Totale: € 436,54

Come appare evidente dall’esempio, se si considera la parte variabile in riferimento sia all’abitazione sia alla pertinenza, a parità di componenti e di superficie, l’importo della TARI risulta molto più elevato rispetto al caso in cui non si disponga della pertinenza.

ESEMPIO DEL MEF DI CALCOLO CORRETTO

Per il secondo nucleo familiare il calcolo corretto è:

  • TARI Secondo Nucleo Familiare:
    • Abitazione + Pertinenza Parte Fissa: (80mq + 20 mq) x € 1,10= € 110
    • Abitazione Parte Variabile:  € 163,27
    • Totale: € 273,27

RICHIESTA DI RIMBORSO

La Circolare chiarisce che, laddove il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile effettuato dal comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, lo stesso può richiedere il rimborso del relativo importo, solo relativamente alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è stata istituita.
Non si può procedere alla richiesta di rimborso laddove i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, hanno introdotto in luogo della TARI, una tariffa avente natura corrispettiva, in applicazione del comma 668 dell’art. 1 della citata legge n. 147 del 2013.

Leggi il Testo Integrale della Circolare 1DF del 20/11/2017

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