TFR in Busta Paga
È in vigore, in via sperimentale, già dal 2015, la norma che consente l’anticipazione mensile del maturando TFR in busta paga. Il lavoratore può esercitare l’opzione consegnando al datore di lavoro l’apposito modulo di richiesta della Qu.I.R. (Quota Integrativa della Retribuzione), predisposto dal Ministero del Lavoro.
L’opzione prevede che tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, in possesso di un’anzianità di servizio pari ad almeno sei mesi, possono scegliere di ricevere la quota di trattamento di fine rapporto maturata mensilmente unitamente alla retribuzione in busta paga.
Nel computo dell’anzianità minima prevista pari a sei mesi, bisognerà tenere conto unicamente del rapporto di lavoro in corso e quindi non assumono rilevanza eventuali periodi pregressi relativi a precedenti contratti anche se svolti presso lo stesso datore di lavoro.
Restano comunque esclusi da questa possibilità i lavoratori:
- agricoli;
- domestici;
- di aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- delle aziende in crisi ex art. 4 L. 297/1982;
- delle aziende in Cigs o Cig in deroga;
- per i quali la legge o la contrattazione collettiva preveda la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento dello stesso presso soggetti terzi (punto valutato negativamente dal Consiglio di Stato in quanto a rischio disparità ingiustificate);
- che hanno destinato il TFR a garanzia di contratti di finanziamento.
Una volta manifestata la volontà di ricevere il TFR in busta paga, l’opzione non può essere revocata fino al 30 giugno 2018.
La liquidazione del TFR in busta paga decorre, in via generale, dal mese successivo a quello nel quale il lavoratore presenta l’istanza al datore di lavoro.
Dal punto di vista fiscale l’importo andrà a cumularsi con il reddito del periodo e dovrà essere sottoposto, già da parte del sostituto d’imposta, a tassazione ordinaria con applicazione anche delle relative addizionali, regionale e comunale.
La Qu.I.R. costituirà così, non soltanto base di riproporzionamento delle detrazioni fiscali, ma anche base di computo degli assegni per il nucleo familiare spettanti al lavoratore. Al contrario, la Qu.I.R. non costituisce base imponibile previdenziale e non si computa ai fini del calcolo per la spettanza del bonus Irpef.
I datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, qualora il dipendente esprima la volontà di ricevere il TFR mensilmente, hanno diritto, oltre che all’esonero contributivo, ad una deduzione dal reddito d’impresa del 4% della Qu.I.R. erogata.